IMPOSTA DI SOGGIORNO
COMUNE DI CESENATICO
Imposta di Soggiorno 2023
Nell’ambito delle disposizioni in materia di Federalismo Fiscale il Comune di Cesenatico con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 27/07/2017 ha istituito l’Imposta di Soggiorno e approvato il relativo Regolamento Comunale .
Con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 19 febbraio 2018 sono state approvate le tariffe dell’Imposta di Soggiorno per l’anno 2018.
Per l’anno 2019, con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 21/01/2019, sono state confermate le tariffe previste per l’anno 2018. Il periodo di applicazione dell’Imposta di Soggiorno sarà quello compreso tra il 1 Maggio e il 30 Settembre 2019 applicando le tariffe di cui alla nota informativa disponibile nel sito www.comune.cesenatico.fc.it
Il periodo di applicazione dell’Imposta di Soggiorno sarà quello compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre di ogni anno applicando le tariffe di cui all’allegata tabella A) e con le modalità di cui alla nota informativa allegata:
SOGGIORNO SCHUSTER € 0,50 AL GIORNO PER MAX 7 GIORNI CONSECUTIVI.
CHI DEVE PAGARE:
L’imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Cesenatico, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
CHI NON DEVE PAGARE:
· I soggetti residenti nel Comune di Cesenatico;
· I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
· I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
· Il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei Vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
· Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
· Il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa, regolarmente inquadrato ai fini previdenziali e fiscali;
· Soggetti con invalidità non inferiore all’80%;
· Gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
· I viaggi di gruppi di pensionati organizzati e finanziati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L’esenzione non si applica nei mesi di Luglio ed Agosto;
· Il Comune di Cesenatico nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
· I cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza.
Scarica il modulo per l’esenzione se ne hai diritto: ESENZIONE IMPOSTA SOGGIORNO
CHI SI RIFIUTA DI PAGARE:
I soggetti che, tenuti al pagamento dell’Imposta di Soggiorno si rifiutano di versarla al gestore della struttura ricettiva sono passibili di recupero dell’imposta aumentata della sanzione del 30% di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/97 e degli interessi di mora, nonché all’irrogazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00, in caso di mancata compilazione del modulo di rifiuto.